Nuovi Adempimenti per la gestione delle nuove assunzioni
Il Co.Co.Co. Sportivo è la formula più conosciuta da ASD/SSD per inquadrare i propri collaboratori dal 1° luglio 2023 dopo le nuove norme realizzate dalla Riforma dello Sport per le collaborazioni sportive.
La Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive dovrà comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati fondamentale per identificare il rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche corrisponderà gli alla comunicazione UNILAV trasmesse al centro per l'impiego.
Occorre evidenziare che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Per che tutto sia ufficializzato in modo legale occorre conoscere il codice fiscale del collaboratore che deve risultare tesserato ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI, al sodalizio sportivo committente e una serie di informazioni sul rapporto: data inizio/fine, PAT INAIL, qualifica professionale, retribuzione/compenso a norma prevede che l'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva ha l’obbligo di comunicare tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
NB: per le sole collaborazioni coordinate e continuative sportive, la comunicazione può essere assolta anche mediante il RAS, mentre per le altre tipologie contrattuali, la comunicazione deve essere effettuata per i canali ordinari (UNILAV).
Per le società sportive coordinate e continuative costituite tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ciò può avvenire entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.
Gli stessi termini valgono per le comunicazioni tramite UNILAV ordinaria
Per realizzare una CO.CO.CO sportiva bisogna:
- verificare che sia realmente possibile individuare il rapporto come di tipo autonomo e far sottoscrivere il contratto;
- Realizzare l’accordo stimando il compenso;
- effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto attraverso il RAS.
- richiedere l’autocertificazione dei redditi da lavoro sportivo che si andranno a percepire prima del pagamento per valutare eventuali ritenute contributive/assistenziali/fiscali;
- corrispondere il compenso esclusivamente con modalità tracciabile;
- emettere la busta paga utilizzando eventualmente l’applicativo del RAS (non obbligatoria per compensi inferiori complessivamente a 15.000 euro);
- eventualmente versare oneri contributivi e ritenute fiscali;
- effettuare la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi da effettuare eventualmente attraverso il RAS;
- tenere il libro unico del lavoro eventualmente in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS;
- predisporre e trasmettere a collaboratore e Agenzia delle Entrate la certificazione unica (CU);
- inserire i dati nel Modello 770 in presenza di ritenute fiscali;
- inserire i dati nel Modello IRAP e liquidare l’imposta (il correttivo bis prevede che «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»).
Termini e scadenze - Se non verrà comunicato entro i tempi prestabiliti questo causerà sanzioni previste per le omesse comunicazioni ordinarie al centro per l'impiego: in caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione variabile tra 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Le sanzioni verranno fatti dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.